Nuove Normative sui Trasporti
La Legge n. 105/2025 rappresenta un cambiamento significativo per il settore logistico, ridefinendo i tempi di attesa e introducendo nuove modalità di compensazione per i trasportatori.
Introduzione alla Legge
In data 19 luglio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 105 del 18 luglio 2025, che converte il Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025.
All’Articolo 4, la legge ridefinisce i tempi di attesa al carico e allo scarico dei veicoli adibiti al trasporto merci, introducendo una linea generale per l’addebito di eventuali extra costi.
Principali Cambiamenti
Riduzione dei Tempi di Attesa
La franchigia di attesa è stata ridotta da 3 ore a 90 minuti, accelerando le operazioni di carico e scarico.
Nuove Indennità di Sosta
Introdotta un’indennità di €100 per ogni ora oltre la franchigia, garantendo una compensazione equa per i ritardi.
Indennità di Sosta Notturna
La sosta notturna è ora considerata un blocco di 8 ore (20:00–8:00) con un’indennità fissa di €800.
Eccezioni e Tolleranze
Sono previste tolleranze per ritardi programmati e una flessibilità di 60 minuti sull’orario di presentazione richiesto.
Dettaglio dei Cambiamenti
Riduzione della franchigia di attesa
Con la modifica dell’Art. 6-bis del D.L. 21 novembre 2005, il tempo di attesa viene ridotto da tre ore a novanta minuti.
Il conteggio decorre dall’arrivo del mezzo e include sia i tempi di attesa che di carico effettivo.
🕒 Anche eventuali periodi di inattività del caricatore (es. pausa pranzo) sono inclusi nella franchigia.
Nuova indennità di sosta: €100 per ogni ora oltre la franchigia
Viene uniformata e fissata in €100 per ogni ora o frazione di ora eccedente la franchigia.
Anche un superamento di soli 15–30 minuti comporta la fatturazione di un’ora intera.
Indennità di sosta notturna: €800 per 8 ore
Il periodo notturno (20:00–8:00) è trattato come un blocco indivisibile con un importo fisso di €800.
Al termine del periodo, a partire dalle 8:00, decorre una nuova franchigia di 90 minuti.
Eccezioni e tolleranze
Quando un ritardo è programmato o concordato, non vengono applicate penali.
È confermata una tolleranza di 60 minuti sull’orario di presentazione richiesto (es. se previsto alle 8:00, si può arrivare entro le 9:00).
Se il ritardo supera i 60 minuti, la franchigia di 90 minuti viene aumentata in proporzione al ritardo accumulato.
Considerazioni finali
Le nuove disposizioni sono ancora oggetto di confronto e interpretazione tra gli operatori del settore.
Si prevede un impatto importante sulla gestione logistica e contrattuale dei trasporti, richiedendo aggiornamenti nei contratti e nei protocolli di cooperazione tra vettori, spedizionieri e committenti.
