✍️ da Greta📅 2025-11-07📂 Trasporti e logistica

Introduzione

Gli Incoterms® 2020, pubblicati dalla ICC, sono uno degli strumenti più importanti per chi opera nel commercio internazionale.

Perché fre gli argomenti di maggiore interesse per gli operatori del settore ma soprattutto per tutte quelle Aziende che si avventurano nel commercio internazionale figurano sicuramente le condizioni di vendita e di trasporto per le quali la guida rilasciata dalla ICC a cadenza decennale è un punto di riferimento necessario.

In essa si definiscono in modo chiaro obblighi, costi e rischi di venditore e acquirente, e rappresentano una base comune che evita fraintendimenti e problemi nelle spedizioni.

La scelta della condizione di trasporto, o Incoterms che dir si voglia, non è assolutamente di secondo piano e necessita di un’attenta valutazione non solo delle spese da sostenere ma anche, e oserei dire soprattutto, degli obblighi di venditore e acquirente.

Accanto a ciò è necessario raccogliere le giuste informazioni sul paese di destinazione per poter valutare quali condizioni eventualmente sono applicabili o meno. Un esempio concreto potrebbe essere, per i mercati da noi principalmente serviti, la consuetudine di trasporti EX WORKS per la Tunisia o il fatto che in Algeria tale condizione sia del tutto proibita.

Lo scopo di questa piccola guida di sopravvivenza non vuole essere quella di interpretare gli aspetti piú complessi, che sono certamente presenti e richiedono una dimestichezza con le normative doganali e le condizioni di trasporto per essere affrontati, ma raccogliere e riassumere le informazioni utili alle figure coinvolte nella transazione commerciale, che sono poi le domande tipiche che ci pongono i nostri nuovi clienti.


Qualche dritta preliminare

Il dato fondamentale di cui tenere conto è che condizioni di trasporto e scelta del trasportatore o spedizioniere incaricato vanno di pari passo. Questo significa che colui che paga il trasporto ha la facoltà di designare chi si occuperà della merce fino alla destinazione di consegna.

Altro aspetto fondamentale: l’Incoterm deve essere sempre completo di luogo (es.: FCA Torino, FOB Genova, CFR Algeri).

Infine una variabile che deve essere tenuta in considerazione è la condizione di pagamento scelta per la merce. Dove parliamo di un vincolo come CASH AGAINST DOCUMENTS o LETTERA DI CREDITO è verosimile che la Banca che negozierà gli stessi vi segnali la necessità che l’Esportatore prenda in carico la spesa di trasporto. E’ consigliabile ma non tassativo dal momento che non sempre la teoria si confà totalmente alla realtà e la negoziazione commerciale è e resta sempre la regina del commercio.


Le condizioni più utilizzate: cosa deve fare il venditore?

EXW – Ex Works / Franco Fabbrica

La corretta indicazione è EXW + luogo di consegna convenuto (Incoterms 2020) e può essere utilizzata indipendentemente dal metodo di trasporto (terra, mare, aereo, ecc.).

Il venditore effettua la consegna al compratore quando mette la merce a disposizione nel luogo concordato. Questo può essere:

Anche se talvolta può sembrare anacronistico, EXW non obbliga il venditore a:

Il venditore ha tuttavia l’obbligo di fornire:


FCA – Free Carrier / Franco Vettore

La corretta indicazione è FCA + luogo di consegna convenuto (Incoterms 2020) e può essere utilizzata a prescindere dal modo di trasporto (terra, mare, aereo, ecc.).

Il venditore adempie alla consegna affidando la merce al compratore in uno dei modi seguenti:

Se il luogo di consegna non corrisponde ai locali del venditore, la merce si considera consegnata quando:

Il venditore ha l’obbligo di fornire merce e documenti (fattura commerciale e quanto previsto dal contratto).
Se necessario, pur non essendone obbligato, può anche provvedere allo sdoganamento all’esportazione.


FOB – Franco a Bordo

Bisogna innanzitutto ricordarsi che la dicitura FOB deve essere sempre seguita dal porto di imbarco convenuto (Incoterms 2020).
Questa regola deve essere utilizzata esclusivamente per il trasporto marittimo o per vie d’acqua interne, quando le parti concordano che la merce venga messa a bordo di una nave.

Il venditore effettua quindi la consegna della merce al compratore a bordo della nave designata dal compratore nel porto stabilito.

Qualora sia prevista un’operazione doganale di esportazione, il venditore deve, sostenendone le spese, occuparsi di tutte le formalità doganali e fornire la documentazione necessaria.


CFR – Costo e Nolo

Anche in questo caso la dicitura CFR deve essere completata con il porto di destinazione convenuto (Incoterms 2020).

Così come per FOB, questa condizione viene utilizzata esclusivamente per il trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

Se è richiesta un’operazione doganale di esportazione, essa sarà a carico del venditore, che dovrà quindi provvedere alle formalità ed alla documentazione necessaria.


Pro-tip pratico

Le condizioni presentate sono quelle più frequenti nelle spedizioni internazionali verso i principali paesi del Mediterraneo. Naturalmente, esistono anche altre rese Incoterms® 2020 (DAP, DPU, CIF, CIP, ecc.) che possono essere valutate caso per caso insieme al trasportatore o allo spedizioniere incaricato.


Conclusione

Gli Incoterms sono uno strumento prezioso per evitare equivoci e definire in modo chiaro chi fa cosa, chi paga cosa e quando avviene il passaggio del rischio. Una scelta corretta, coordinata con il trasportatore e con il metodo di pagamento, può evitare problemi doganali, ritardi e costi inattesi.

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Crediti e responsabilità

Le informazioni presentate sono a carattere divulgativo e non sostituiscono lo studio completo degli Incoterms® 2020 e delle normative doganali del Paese destinatario. Per casi complessi o spedizioni speciali, è sempre raccomandata una consulenza dedicata.